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Categoria: PARCHEGGI

* Cassazione, sentenza 6 dicembre 2016, n. 24960, sez. II civile

CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Giardino – Destinazione a parcheggio – Superficie ridotta – Innovazione vietata – Unanimità dei condomini – Non sussiste.
La delibera assembleare di destinazione a parcheggio di un’area di giardino condominiale, interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto e di ridotta estensione rispetto alla superficie complessiva, non da luogo ad una innovazione vietata dall’articolo 1120 cod. civ., non comportando tale destinazione alcun apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, né alcuna significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune, ed anzi, da essa derivando una valorizzazione economica di ciascuna unità abitativa e una maggiore utilità per i condomini.
La Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare innanzitutto le dimensioni dell’area adibita a parcheggio rispetto all’intera particella destinata a giardino e poi valutare sulla scorta dell’esposto principio, se in concreto il godimento del singolo avesse subito una significativa menomazione: solo in caso di risposta positiva a tale quesito avrebbe dovuto ritenere sussistente l’operatività del divieto di cui all’articolo 1120, secondo comma, c.c.