CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Parcheggi
– Variante – Legittimità - Sussiste.
Ai
fini del rispetto del vincolo di destinazione impresso agli spazi per
parcheggio dall’articolo 41 sexies
della legge 1150/42, così come introdotto dall’articolo 18 della legge 765/67,
il rapporto tra la superficie delle aree destinate a parcheggio e la volumetria
del fabbricato, così come richiesto dalla legge, va effettivamente verificato a
monte dalla pubblica amministrazione nel rilascio della concessione edilizia.
La rimozione del vincolo a parcheggio sulle aree individuate in sede di
rilascio della concessione edilizia come condizione essenziale per lo stesso
rilascio, può tuttavia avvenire tramite una nuova concessione in variante, al
fine di trasferirlo su altre zone riconosciute idonee.
(Deve
essere annullata con rinvio la sentenza di merito che non dà sufficiente
rilievo nel suo ragionamento alle concessioni in variante e in sanatoria, e ai
conseguenti certificati di abitabilità, che accompagnano i titoli di acquisto
delle unità immobiliari, provvedimenti che comprovano il rispetto della
destinazione a parcheggio dell’area riservata).