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Categoria: PARCHEGGI

* Cassazione, sentenza 22 aprile 2016, n. 8220, sez. II civile

CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Parcheggi – Variante – Legittimità - Sussiste.
Ai fini del rispetto del vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall’articolo 41 sexies della legge 1150/42, così come introdotto dall’articolo 18 della legge 765/67, il rapporto tra la superficie delle aree destinate a parcheggio e la volumetria del fabbricato, così come richiesto dalla legge, va effettivamente verificato a monte dalla pubblica amministrazione nel rilascio della concessione edilizia. La rimozione del vincolo a parcheggio sulle aree individuate in sede di rilascio della concessione edilizia come condizione essenziale per lo stesso rilascio, può tuttavia avvenire tramite una nuova concessione in variante, al fine di trasferirlo su altre zone riconosciute idonee.
(Deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che non dà sufficiente rilievo nel suo ragionamento alle concessioni in variante e in sanatoria, e ai conseguenti certificati di abitabilità, che accompagnano i titoli di acquisto delle unità immobiliari, provvedimenti che comprovano il rispetto della destinazione a parcheggio dell’area riservata).