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Categoria: PARCHEGGI

Cassazione, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26426, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - Spazio destinato al parcheggio in proprietà esclusiva del condomino - Recinzione - Possibilità - Insistenza nel locale adibito ad autorimessa comune del condomino - Irrilevanza.

Il condomino ha la facoltà di recintare, anche con una struttura a box, lo spazio, di proprietà esclusiva, destinato a parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, purché a ciò non osti l'atto di acquisto o il regolamento condominiale, avente efficacia contrattuale, e non ne derivi un danno alle parti comuni dell'edificio, ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1122

Massime precedenti Conformi: N. 5933 del 1991