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Categoria: PARCHEGGI

Cassazione, ordinanza 4 febbraio 2015, n. 2036, sez. VI - 2 civile

CONDOMINIO - BENI O SERVIZI IN COMUNE FRA CONDOMINI - Parcheggi pertinenziali – Costruttore dell’edificio - Trasformazione di volumi tecnici in abitativi – Violazione delle proporzioni di cui alla “legge ponte” – Obbligo risarcitorio – Sussiste.

 

Un intervento di ristrutturazione che comporti lavori radicali ed aggiuntivi (costruzione di nuovi volumi) può essere equiparato a nuova costruzione, quindi, il rapporto tra unità abitativa e dimensione del posto auto, dovrà rispettare le misure prescritte dall'art. 41-sexies l. n. 1150/1942 (misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione).

Deve essere confermata la sentenza di merito sul punto in cui commina il risarcimento a carico del costruttore dell’edificio che non garantisce la proporzione fra le cubature destinate a unità residenziali e la superficie degli spazi destinati a parcheggi pertinenziali nella misura indicata dalla legge ponte, dovendosi ritenere vera ricostruzione e non mera ristrutturazione l’intervento che trasforma le soffitte del sottotetto in appartamenti, a nulla rilevando che la sagoma esterna del fabbricato resti inalterata, dovendosi ritenere che è l’aumento della superficie abitativa ad alterare il rapporto con gli spazi destinati alla sosta dei veicoli.