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Categoria: PARCHEGGI

Cassazione, ordinanza 17 ottobre 2018, n. 25999, sez. I civile

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - Parcheggi pertinenziali obbligatori - Nuove costruzioni - Art. 41 "sexies" l. n. 1150 del 1942 - Conteggio dei volumi nei limiti di cubatura edificabili - Inderogabilità - Fondamento - Fattispecie. 

Ai sensi dell'art. 41 "sexies", comma 2, della legge n. 1150 del 1942, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 122 del 1989, i parcheggi pertinenziali obbligatori delle nuove costruzioni, diversamente da quelli già esistenti, non possono essere realizzati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ivi compresi i limiti di cubatura edificabile, salva un'unica possibilità di deroga, ma solo in relazione ai volumi necessari per realizzare parcheggi ulteriori rispetto a quelli obbligatori.

(Nella specie, relativa alla stima di un fondo espropriato inserito in un piano per l'edilizia economica e popolare, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva determinato la volumetria complessivamente edificabile sul fondo includendovi anche le autorimesse, in applicazione delle norme tecniche di attuazione del p.r.g., sebbene quelle del PEEP contemplassero espressamente la realizzazione di parcheggi pertinenziali).