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Categoria: PARCHEGGI

* Cassazione, sentenza 4 agosto 2017, n. 19649, sez. III civile

CONDOMINIO - BENI O SERVIZI IN COMUNE FRA CONDOMINI - Parcheggi pertinenziali – Vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio – Vendita separata dalle unità immobiliari – Nullità – Sussiste.

 

Qualora il costruttore di un edificio, proceda alla vendita separata delle singole unità abitative rispetto alle relative aree accessorie, la violazione o l’elusione del vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio delle aree predette imposto dall’articolo 18 della legge 765/1967 determinano la nullità delle rispettive clausole contrattuali, contenute negli atti di vendita degli alloggi: ne consegue che non è determinante per escludere la nullità dell’atto di acquisto la circostanza che gli acquirenti siano proprietari anche di tre unità immobiliari site nell’edificio condominiale.