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Categoria: PARCHEGGI

* Cassazione, sentenza 14 novembre 2017, n. 26911, sez. II civile

CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Aree destinate a parcheggio – Vendita degli appartamenti senza l’uso degli spazi destinati a parcheggio – Vigore della legge Ponte – Nullità parziale della vendita – Configurabilità.

 

Tra i parcheggi e le unità immobiliari condominiali c’è un vincolo di pertinenza inderogabile: i condomini vantano un diritto reale (proprietà, usufrutto o uso) e non personale, che consente loro di utilizzare i parcheggi. Questi ultimi possono circolare solo assieme alle unità principali e se la proprietà sui parcheggi viene riservata al costruttore, oppure, viene ceduta a terzi, il contratto è parzialmente nullo, nella parte in cui non prevede almeno il diritto reale d’uso a favore dei condomini. Di qui, la conseguenza che l’originario proprietario-costruttore dell’edificio può legittimamente riservarsi o cedere a terzi la proprietà di tali parcheggi, purché ciò avvenga nel rispetto del vincolo di destinazione, nascente da precipuo atto d’obbligo.

Le aree destinate a parcheggio possono circolare solo assieme alle unità principali e ove la proprietà sui parcheggi sia riservata al costruttore oppure sia ceduta ai terzi, il contratto di vendita delle aree destinate a parcheggio è parzialmente nullo, nella parte in cui non prevede almeno il diritto reale d’uso a favore dei condomini.

(Disciplina applicabile agli edifici costruiti prima del 2005).