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Categoria: PARCHEGGI

* Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2018, n. 3842, sez. II civile

CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Parcheggi – Legge “ponte” – Destinazione – Vincolo – Non sussistente nella concessione – Non sussiste.

 

L’articolo 41 sexies della legge n. 1150/42, così come modificato prima dalla legge n. 7/1967 e poi dalla legge n. 246/05, prevede al primo comma, la riserva obbligatoria degli appositi spazi per parcheggi nelle nuove costruzioni ed aree pertinenziali ad esse aderenti, nella misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione; inoltre, così come stabilito nel secondo comma, gli spazi per parcheggi realizzati non sono gravati né da vincoli pertinenziali, né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari, essendo tra l’altro sempre trasferibili autonomamente da esse. Ciò posto, è agevole comprendere che il vincolo di destinazione previsto dalla legge insiste su aree già indicate nella concessione edilizia. D’altra parte la stessa concessione non potrebbe essere rilasciata nel caso in cui il costruttore non abbia indicato le aree destinate al parcheggio.

(È annullata con rinvio la sentenza di merito che ha ritenuto di vincolare a parcheggio un’area scoperta retrostante l’edificio, anche se detta area risulta non essere stata oggetto di legale asservimento a parcheggio da parte del costruttore né come tale è stata definita negli atti concessori).