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Categoria: PARCHEGGI

* Cassazione, sentenza 28 gennaio 2019, n. 2265, sez. II civile

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - Vendita con riserva di proprietà di area destinata a parcheggio - Conseguenza - Nullità parziale del contratto - Applicabilità dell’art. 1419 c.c. - Diritto dell’alienante al corrispettivo del diritto d’uso sull’area - Soggezione al principio dispositivo - Necessità - Criterio di determinazione quantitativa - Riferimento al prezzo di mercato.

L'integrazione del contenuto del contratto, di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., riguarda esclusivamente la clausola che, riservando al venditore la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio o di una sua parte, la sottragga alla sua destinazione, che è quella di assicurarne ai condomini l'uso, con la conseguenza che, in ragione di tale meccanismo, la suddetta clausola viene automaticamente sostituita di diritto con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio. Il diritto dell'alienante al corrispettivo del diritto d'uso sull'area non sorge, invece, dalla menzionata norma imperativa, costituendo effetto dell'atto di autonomia privata concluso dall'acquirente delle singole unità immobiliari col costruttore-venditore, e serve ad integrare l'originario prezzo della compravendita, ordinariamente riferentesi solo alle singole unità immobiliari menzionate nel contratto; esso, pertanto, non nasce automaticamente, richiedendosi, in primo luogo, che, secondo il principio dispositivo, costituisca oggetto di apposita domanda, e, in secondo luogo, che, pur nel rispetto delle sue particolari caratteristiche, "in primis" della limitazione legale del diritto di proprietà dell'area, derivante da vincolo di destinazione impressale dalla norma imperativa, sia soggetto alle regole del mercato, presumendosi che, in difetto di pattuizione tra le parti, il prezzo normalmente praticato dall'alienante (ordinariamente imprenditore), al quale occorre riferirsi ai sensi dell'art. 1474, comma 1, c.c., corrisponda, appunto, a quello di mercato.

 

URBANISTICA - Aree di parcheggio - Vincolo di destinazione ex art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942 - Natura - Validità della rinuncia al relativo diritto - Esclusione - Conseguenze.

Il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall'art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942, secondo il testo introdotto dall'art. 18 della l. n. 765 del 1967, ha natura pubblicistica e, pertanto, non può subire deroghe negli atti privati di disposizione di tali spazi, le cui clausole difformi sono sostituite dalla norma imperativa, essendo i contratti che sottraggano il diritto d'uso sulle aree a questo fine destinate parzialmente nulli, in particolare ove prevedano la rinuncia al detto diritto.

 

BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - Aree di parcheggio - Art. 12, comma 9, l. n. 246 del 2005 - Facoltà di autonoma alienazione rispetto alle altre unità immobiliari - Applicabilità retroattiva alle vendite stipulate prima della sua entrata in vigore - Esclusione - Fondamento.

In tema di regolamentazione legale delle aree destinate a parcheggio, l'art.12, comma 9, l. n. 246 del 2005, che ha modificato l'art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942, ed in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, riguarda le sole costruzioni non realizzate e quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora stati stipulati gli atti di vendita di tali unità immobiliari. Infatti, il citato art. 12, comma 9, non ha natura imperativa effetto retroattivo, poiché, da un lato, si tratta di disposizione non interpretativa, non essendovi incertezza in ordine all'applicazione della normativa precedente, e, dall'altro, le leggi che modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore.