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* Cassazione, ordinanza 23 febbraio 2017, n. 4711, sez. VI - 5 civile

 Nella vendita di cosa futura l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza (Sez. 2, n. 25603 del 30/11/2011; Sez. 2 n. 24172 del 25/10/2013; Sez. 1, n. 9994 del 16/05/2016). In tema di imposte sui redditi, ai fini della determinazione della plusvalenza nel caso di permuta di cosa esistente (un terreno) con cosa futura (la realizzazione di un fabbricato), la plusvalenza deve considerarsi conseguita nel momento in cui la proprietà della costruzione realizzata è entrata nel patrimonio del cedente. Tale momento, ai sensi dell'art. 1472 c.c., coincide con quello in cui la cosa futura viene appunto ad esistenza, dovendosi escludere che possa invece riguardare l'atto di identificazione catastale.