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Cassazione, ordinanza 25 maggio 2017, n. 13232, sez. VI - 2 civile

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - Trasferimento di quote di piena o nuda proprietà, verso corrispettivo rappresentato da una controprestazione in parte monetaria e rateale, in parte assistenziale e legata alla vita del beneficiario - Contratto atipico - Differenze con la rendita vitalizia - Conseguenze in caso di inadempimento - Applicabilità del rimedio ordinario
della risoluzione.
L’accordo mediante il quale le parti stabiliscono la cessione di quote di piena o nuda proprietà di un bene immobile verso un corrispettivo, in parte rappresentato dalla prestazione mensile di una somma di danaro, ed in parte dalla prestazione di "assistenza morale" per la durata della vita del beneficiario, ha natura di contratto atipico, che si differenzia dalla rendita vitalizia in relazione agli autonomi obblighi di assistenza che lo connotano - in parte non fungibili e basati sull'"intuitus personae" - rispetto all'inadempimento dei quali, anche limitatamente ad un breve periodo, non è applicabile l’art. 1878 c.c., che esclude la risoluzione del contratto in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute, ma la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c.