CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL
CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
- "Pactum fiduciae" riguardante beni immobili - Forma scritta
"ad substantiam" - Necessità - Fondamento.
Il "pactum
fiduciae", con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la
situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro
soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la
forma scritta ad "substantiam", atteso che esso è sostanzialmente
equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive
la stessa forma del contratto definitivo.