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Cassazione, ordinanza 25 maggio 2017, n. 13216, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - "Pactum fiduciae" riguardante beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Fondamento.
Il "pactum fiduciae", con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad "substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo.