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Categoria: NULLITA'

Cassazione, sentenza 18 ottobre 2018, n. 26168, sez. II civile

Rinuncia all'azione di nullità - Facoltà di riproporre successivamente la domanda.

La rinuncia alle azioni vertenti su interessi indisponibili spiega i suoi limitati effetti nel relativo giudizio, determinandone l'estinzione con cessazione della materia del contendere, per esser venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire del rinunciante, e cioè l'interesse ad ottenere la pronuncia del giudice sulla sua domanda originaria. Il limitato effetto della rinuncia all'azione di nullità nell'ambito del procedimento in cui venga manifestata lascia, pertanto, intatta la facoltà di riproporre successivamente la domanda, nel senso che considera tale rinuncia come non incidente direttamente sul diritto sostanziale alla declaratoria di nullità, finendo altrimenti essa per contrastare con l‘indisponibilità degli interessi generali sottostanti alla categoria delle nullità negoziali.