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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 6 dicembre 2016, n. 24962, sez. II civile

Cassazione, sentenza 6 dicembre 2016, n. 24962, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE - Consiglio notarile distrettuale – Componente portatore di interessi concorrenziali a quelli dell’incolpato – Violazione dell’art. 103 del r.d. n. 1236 del 1914 – Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare notarile, non sussiste violazione dell’art. 103 del r.d. n. 1326 del 1914, norma eccezionale e, quindi, suscettibile solo di stretta interpretazione, se alla delibera del Consiglio notarile, con la quale sia avanzata una richiesta di procedimento disciplinare, partecipi un notaio portatore di interessi professionali concorrenziali rispetto a quelli dell’incolpato.

ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - Avvio del procedimento – Comunicazione di cui all’art. 7 della l. n. 241 del 1990 – Obbligo – Limiti – Presenza di particolari esigenze di celerità – Sussistenza.

In materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, non è necessaria la comunicazione prescritta dall’art. 7 della l. n. 241 del 1990, allorché il Presidente del Consiglio notarile investa quest’ultimo del promovimento della procedura, perché, da un lato, lo stesso art. 7 limita il proprio ambito di operatività, escludendola quando esistano “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento” e, dall’altro, dette ragioni sono legislativamente presupposte dall’art. 153 della l. n. 89 del 1913, come sostituito dall’art. 39 del d.lgs. n. 249 del 2006, il quale dispone che “il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante”.

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Poteri ispettivi e di vigilanza del Consiglio notarile distrettuale – Art. 93-bis della l. notarile (nel testo applicabile “ratione temporis”) – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

In tema di responsabilità disciplinare notarile, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93-bis della legge notarile (nel testo, applicabile “ratione temporis”, antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 139, lettera c), della l. n. 208 del 2015), con riferimento agli artt. 3, 76, e 97 Cost., in quanto le attività di indagine attribuite al Consiglio notarile distrettuale, che rappresentano un coerente sviluppo e completamento dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 7, comma 1, lett. e), della legge delega n. 246 del 2005, sono strettamente funzionali all’eventuale esercizio del potere di instaurazione del procedimento disciplinare, non denotando lesione alcuna dei principi di imparzialità ed uguaglianza, giacché relegate nella fase amministrativa di esso, in ordine al quale il Consiglio può rivolgere la richiesta di apertura alla Commissione, che decide, come organismo terzo ed imparziale, sulla fondatezza dell’addebito.