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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 6 dicembre 2016, n. 24962, sez. II civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Sanzione per stipule fuori sede in giorni di assistenza obbligatoria – Sussiste.

La nuova formulazione dell’art. 26, comma 2, legge notarile (introdotta dal d.l. n. 1/2012) e i principi deontologici, da leggere unitariamente, depongono nel senso che è tuttora la sede dello studio notarile il luogo su cui deve essere incentrata l’attività del professionista. Pur potendo il notaio, in forza del novellato art. 26, comma 2, recarsi in tutto il territorio del distretto della Corte d’appello in cui si trova la sede notarile, nonché aprire un ufficio secondario nel distretto notarile in cui è posta la sede stessa, non è venuto perciò meno il collegamento esistente tra la figura del notaio e la sede notarile.

Al fine di escludere la violazione del divieto di assistere ad uffici secondari nei giorni ed orari fissati per la sede principale, previsto nel Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato (avendosi riguardo a fattispecie soggetta “ratione temporis” all’applicazione dell’art. 26 della legge n. 89 del 1913, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 12 del d.l. n. 1 del 2012), non rileva l’accortezza che le ore di stipula presso tali uffici secondari non siano ricomprese nella fascia oraria espressamente vincolata, allorché l’incidenza percentuale degli atti più significativi compiuti fuori sede rispetto all’attività complessiva svolta dal professionista, tenuto conto altresì delle incombenze e degli adempimenti che ruotano intorno alla stipula, denoti comunque l’inosservanza dell’obbligo, parimenti imposto al notaio, di assistere personalmente allo studio anche nei giorni e per ore diversi da quelli stabiliti, dovendo la sede notarile costituire il centro effettivo del suo operato professionale.

L’art. 10 del codice deontologico è diretto ad evitare concentrazioni di attività professionale nocive al corretto svolgimento dell’attività notarile, essendo fatta salva la possibilità per il notaio di recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha escluso che la stipula solo “in alcune occasioni” presso studi di professionisti legati al notaio da “rapporti familiari”, per motivi “occasionali, di comodità”, non integrasse, sia sotto il profilo della reiterazione della condotta che sotto quello della tipologia delle strutture utilizzate, gli elementi delle fattispecie deontologica costituiti dalla “ricorrente presenza” presso “studi di altri professionisti ed organizzazioni estranee al notariato”.