PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Società a
responsabilità limitata – Assemblea straordinaria – Delibera – Verbalizzazione
e iscrizione nel registro delle imprese – Diritti particolari in favore di
alcuni soci – Potere di nomina dell’organo di controllo – In assenza di
unanimità – Sanzione disciplinare - Sussiste.
In tema di iscrizione nel
registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso
notaio verbalizzate, ai sensi dell’art. 138-bis della legge notarile (inserito
dall’art. 32, comma 5, della legge n. 340 del 2000 e, successivamente,
sostituito dall’art. 23, comma 1, del d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249), la
responsabilità disciplinare del notaio per violazione dell’art. 28, primo
comma, numero 1), si configura quando il notaio chiede l’iscrizione della
delibera risultando «manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla
legge». Il notaio non avrebbe potuto concludere positivamente il proprio
giudizio di conformità e avrebbe dovuto non autorizzare l’immissione nel
circuito giuridico, attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese di una
delibera adottata in un contesto di grave depauperamento delle garanzie dei
soci di minoranza. Tale delibera, infatti, non è stata presa in conformità
delle regole stabilite dalla legge, a causa del mancato rispetto, per un verso,
delle formalità di convocazione dirette a consentire la previa informazione dei
presenti e a non sorprendere la buona fede degli assenti, e, per altro verso,
della necessità del consenso di tutti i soci per addivenire ad una
modificazione statutaria che, introducendo ex novo, in favore di alcuni soci
soltanto, diritti particolari riguardanti la nomina dell’organo di controllo
della società, è destinata ad assumere rilevanza organizzativa anche
nell’interesse di coloro che non ne sono titolari.