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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 19 luglio 2016, n. 14766, sez. II civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Società a responsabilità limitata – Assemblea straordinaria – Delibera – Verbalizzazione e iscrizione nel registro delle imprese – Diritti particolari in favore di alcuni soci – Potere di nomina dell’organo di controllo – In assenza di unanimità – Sanzione disciplinare - Sussiste.
In tema di iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, ai sensi dell’art. 138-bis della legge notarile (inserito dall’art. 32, comma 5, della legge n. 340 del 2000 e, successivamente, sostituito dall’art. 23, comma 1, del d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249), la responsabilità disciplinare del notaio per violazione dell’art. 28, primo comma, numero 1), si configura quando il notaio chiede l’iscrizione della delibera risultando «manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge». Il notaio non avrebbe potuto concludere positivamente il proprio giudizio di conformità e avrebbe dovuto non autorizzare l’immissione nel circuito giuridico, attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese di una delibera adottata in un contesto di grave depauperamento delle garanzie dei soci di minoranza. Tale delibera, infatti, non è stata presa in conformità delle regole stabilite dalla legge, a causa del mancato rispetto, per un verso, delle formalità di convocazione dirette a consentire la previa informazione dei presenti e a non sorprendere la buona fede degli assenti, e, per altro verso, della necessità del consenso di tutti i soci per addivenire ad una modificazione statutaria che, introducendo ex novo, in favore di alcuni soci soltanto, diritti particolari riguardanti la nomina dell’organo di controllo della società, è destinata ad assumere rilevanza organizzativa anche nell’interesse di coloro che non ne sono titolari.