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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 19 luglio 2016, n. 14765, sez. II civile

 PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - NOTAIO – Procedimento disciplinare – Trasformazione di società semplice in società di capitali – Stima del capitale sociale – Necessità – Sussiste.
conformità allo stato di fatto dei dati catastali - Responsabilità disciplinare del notaio.
E’ responsabile il notaio che ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, primo comma, numero 1), e 138-bis, comma 2, della legge notarile, redige, in contrasto con una norma imperativa, un atto di trasformazione da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata in carenza della identità tra capitale sociale e patrimonio netto stimato in misura inferiore al capitale ed in assenza di delibera di ulteriore capitalizzazione.
In tema di atti notarili, la dichiarazione richiesta dall’art. 19, comma 14, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati catastali, questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali; l’omissione determina la nullità assoluta dell’atto, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio, ai sensi dell’art. 28, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio, a norma della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, comma 1, n. 1, per aver redatto un atto espressamente proibito dalla legge, in ipotesi di omissione della dichiarazione, richiesta dalla L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1 bis, di conformità allo stato di fatto dei dati catastali relativi all'identificazione ed alla capacità reddituale del bene, senza che rilevi la sola dichiarazione di conformità della planimetria dell'immobile, a sua volta recante i dati catastali informativi.
Incorre nella violazione dell’art. 47, secondo comma, della legge notarile il notaio che sia venuto meno all’obbligo d’indagare la volontà delle parti e di curare sotto la propria direzione e responsabilità la compilazione integrale dell’atto e ciò emerga da una serie di elementi gravi e convergenti, ossia il riscontro di evidenti incongruenze ed errori non rilevati né in sede di redazione né in sede di lettura dell’atto, tali da determinare dubbi sul reale contenuto della volontà espressa e sull’oggetto del contratto.