Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 15 luglio 2016, n. 14559, sez. III civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Sanzioni disciplinari – Sospensione – Incensuratezza del professionista – Non comporta la concessione delle attenuanti.
Nel procedimento a carico dei notai, la determinazione quantitativa e qualitativa della sanzione da irrogare, nell’ambito dei limiti previsti dalla legge, rientra tra i poteri discrezionali dell’organo preposto ad irrogarla; in considerazione della natura punitiva che le è propria, ogni sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso ed alla personalità dell’autore dell’illecito, alla stregua dei crimini previsti per gli illeciti penali dall’art. 133 c.p. e per gli illeciti amministrativi dell’art. 11 della legge n. 689/1981.
Nel procedimento disciplinare a carico dei notai, la concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell’uso del potere discrezionale con l’indicazione di ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo.
La circostanza che il notaio, passibile di sanzioni disciplinari, sia incensurato non comporta la necessaria concessione delle circostanze attenuanti con la diminuzione della sanzione prevista dalla legge; la concessione o meno delle circostanze attenuanti è, infatti, rimessa al potere discrezionale del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità.
L’art. 135, quarto comma, della legge notarile, secondo il quale se il notaio, in occasione della formazione di uno stesso atto, contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all’ammontare massimo previsto per tale infrazione tenendo conto del numero delle violazioni commesse, non opera in caso di plurime infrazioni identiche compiute in atti diversi, non potendo il giudice interferire nella discrezionalità del legislatore con l’estendere all’ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto, in tema di continuazione, da altri settori dell’ordinamento.