PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Sanzioni
disciplinari – Sospensione – Incensuratezza del professionista – Non comporta
la concessione delle attenuanti.
Nel procedimento a carico
dei notai, la determinazione quantitativa e qualitativa della sanzione da
irrogare, nell’ambito dei limiti previsti dalla legge, rientra tra i poteri
discrezionali dell’organo preposto ad irrogarla; in considerazione della natura
punitiva che le è propria, ogni sanzione deve essere commisurata alla gravità
del fatto, alle circostanze dello stesso ed alla personalità dell’autore
dell’illecito, alla stregua dei crimini previsti per gli illeciti penali
dall’art. 133 c.p. e per gli illeciti amministrativi dell’art. 11 della legge
n. 689/1981.
Nel procedimento disciplinare
a carico dei notai, la concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla
discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando
conto della scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è
necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati
dall’incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell’uso del potere
discrezionale con l’indicazione di ragioni ostative alla concessione e delle
circostanze ritenute di preponderante rilievo.
La circostanza che il
notaio, passibile di sanzioni disciplinari, sia incensurato non comporta la
necessaria concessione delle circostanze attenuanti con la diminuzione della
sanzione prevista dalla legge; la concessione o meno delle circostanze
attenuanti è, infatti, rimessa al potere discrezionale del giudice del merito
ed è incensurabile in sede di legittimità.
L’art. 135, quarto comma,
della legge notarile, secondo il quale se il notaio, in occasione della
formazione di uno stesso atto, contravviene più volte alla medesima
disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all’ammontare
massimo previsto per tale infrazione tenendo conto del numero delle violazioni
commesse, non opera in caso di plurime infrazioni identiche compiute in atti
diversi, non potendo il giudice interferire nella discrezionalità del
legislatore con l’estendere all’ambito degli illeciti disciplinari quanto
previsto, in tema di continuazione, da altri settori dell’ordinamento.