CASSAZIONE CIVILE - DISCIPLINARE NOTAI -
Motivi di ricorso.
Non
deve essere confusa la nozione di "non occasionalità" di cui all'art.
147 L.N., comma 1, lett. b) ("viola in modo non occasionale le norme
deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato") con la
nozione di recidiva. La non occasionale violazione di norme deontologiche si ha
quando una violazione venga ripetuta più volte, cosicché la stessa non possa
essere ascritta a ragioni contingenti e momentanee ma dimostri un atteggiamento
indifferente al rispetto dei doveri deontologici e ciò non presenta alcun
collegamento con l'evenienza che l'incolpato abbia o meno riportato precedenti
condanne disciplinari per la stessa o per altre violazioni dei doveri
deontologici.
Nel
caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata
sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è
indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della
fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo
all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità
della decisione derivante dalla relativa omissione.
(Nel
caso di specie il ricorrente denuncia l'omessa pronuncia della Corte di appello
sul capo di impugnativa con cui aveva criticato la statuizione della
Commissione regionale di disciplina che gli aveva negato l'attenuante del
ravvedimento operoso ex art. 144 L.N., comma 1, e lamenta il mancato
riconoscimento di detta attenuante, nonché il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche (invocate in ragione della sua incensuratezza) e,
comunque, l'eccessività della sanzione inflitta in relazione ai fatti
sanzionati).