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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 11 luglio 2016, n. 14130, sez. II civile

CASSAZIONE CIVILE - DISCIPLINARE NOTAI - Motivi di ricorso.
Non deve essere confusa la nozione di "non occasionalità" di cui all'art. 147 L.N., comma 1, lett. b) ("viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato") con la nozione di recidiva. La non occasionale violazione di norme deontologiche si ha quando una violazione venga ripetuta più volte, cosicché la stessa non possa essere ascritta a ragioni contingenti e momentanee ma dimostri un atteggiamento indifferente al rispetto dei doveri deontologici e ciò non presenta alcun collegamento con l'evenienza che l'incolpato abbia o meno riportato precedenti condanne disciplinari per la stessa o per altre violazioni dei doveri deontologici.
Nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione.
(Nel caso di specie il ricorrente denuncia l'omessa pronuncia della Corte di appello sul capo di impugnativa con cui aveva criticato la statuizione della Commissione regionale di disciplina che gli aveva negato l'attenuante del ravvedimento operoso ex art. 144 L.N., comma 1, e lamenta il mancato riconoscimento di detta attenuante, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (invocate in ragione della sua incensuratezza) e, comunque, l'eccessività della sanzione inflitta in relazione ai fatti sanzionati).