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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 9 maggio 2016, n. 9320, sez. II civile

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE – Notaio – Concessione del mutuo - Relazione preliminare notarile – Esistenza di un vincolo archeologico.
Tra gli obblighi del notaio, che sia richiesto della stipulazione di un contratto di trasferimento immobiliare, deve essere ricompreso lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, ed in particolare il compimento delle cosiddette "visure" catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti, sussistendo altrimenti la responsabilità da inadempimento del professionista nei confronti di tutti i contraenti dell'atto rogato.
Certamente, con riguardo all'attività istruttoria concernente un mutuo ipotecario, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e le visure dei registri immobiliari, in quanto funzionali alla corretta informazione del cliente sulla convenienza dell'atto, fanno parte dell'oggetto della prestazione d'opera notarile.
L'esistenza del vincolo archeologico rientra, pertanto, come correttamente argomentato dalla Corte d'appello, nel contenuto obbligatorio informativo della relazione notarile preliminare redatta nel corso dell'istruttoria di un mutuo bancario ipotecario, secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2.
(Nella specie la Cassazione affronta il tema della responsabilità civile del notaio correlata alla predisposizione delle cosiddette relazioni preliminari notarili, diffuse nella prassi bancaria nell'ambito delle istruttorie prodromiche alla concessione dei mutui, ed aventi valenza non propriamente certificativa delle risultanze catastali, quanto di perizia di carattere tecnico).