RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE – Notaio – Concessione
del mutuo - Relazione preliminare notarile – Esistenza di un vincolo
archeologico.
Tra gli obblighi del
notaio, che sia richiesto della stipulazione di un contratto di trasferimento
immobiliare, deve essere ricompreso lo svolgimento delle attività accessorie e
successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, ed
in particolare il compimento delle cosiddette "visure" catastali e
ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la
libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde
volontà delle parti, sussistendo altrimenti la responsabilità da inadempimento
del professionista nei confronti di tutti i contraenti dell'atto rogato.
Certamente,
con riguardo all'attività istruttoria concernente un mutuo ipotecario, la
preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e le visure dei
registri immobiliari, in quanto funzionali alla corretta informazione del
cliente sulla convenienza dell'atto, fanno parte dell'oggetto della prestazione
d'opera notarile.
L'esistenza
del vincolo archeologico rientra, pertanto, come correttamente argomentato
dalla Corte d'appello, nel contenuto obbligatorio informativo della relazione
notarile preliminare redatta nel corso dell'istruttoria di un mutuo bancario
ipotecario, secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176
c.c., comma 2.
(Nella specie la
Cassazione affronta il tema della responsabilità civile del notaio correlata
alla predisposizione delle cosiddette relazioni preliminari notarili, diffuse
nella prassi bancaria nell'ambito delle istruttorie prodromiche alla
concessione dei mutui, ed aventi valenza non propriamente certificativa delle
risultanze catastali, quanto di perizia di carattere tecnico).