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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 12 maggio 2017, n. 11767, sez. III civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Responsabilità per generalità inesatte nell’atto – Sussiste.
L’accertamento dell’identità personale tra le parti da parte del notaio deve formare oggetto di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell’attestazione secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale, di tal che anche l’esibizione di una carta d’identità – nella specie, peraltro, non esaminata dal notaio – o di altro documento equipollente può non risultare da sola sufficiente alla corretta identificazione della persona fisica.
(Il professionista si è limitato a recepire i documenti forniti dalla banca senza operare a sua volta alcun ulteriore accertamento, onde acquisire ulteriori elementi di valutazione circa l’identità della persona che era tenuto, invece, ad identificare compiutamente).