RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA PROFESSIONALE - Notaio
- Vendita - Immobile - Asseverazione di inesistenza di pesi o vincoli -
Acquirente - Risarcimento del danno - Prescrizione - Dies a quo - Stipula
dell’atto - Non sussiste - Conoscibilità del danno - Sussiste
In tema di prescrizione
del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale, questa
inizia a decorrere non dal momento in cui il professionista pone in essere la
sua condotta potenzialmente causativa del danno, ma dal momento in cui si
verifica effettivamente l’evento dannoso e tale evento si manifesta
all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha
interesse a farlo valere.
Nel caso della stipula di
una compravendita immobiliare, in cui il notaio rogante l’atto pubblico di
trasferimento abbia erroneamente asseverato l’inesistenza di pesi o vincoli sul
bene immobile oggetto del negozio, ai fini dell’individuazione del momento
iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, non assume rilievo dirimente
il momento della stipulazione dell’atto, dovendosi invece avere riguardo
all’esistenza di un danno risarcibile e al suo manifestarsi all’esterno,
siccome percepibile dallo stesso danneggiato alla stregua del parametro
dell’ordinaria diligenza; l’apprezzamento della conoscibilità in concreto del
danno alla stregua del suddetto parametro costituisce accertamento di fatto
rimesso al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità se
motivato in modo esente da vizi logici e giuridici.
Il danno che il notaio è
tenuto a risarcire, in conseguenza della evizione ascrivibile al suo
inadempimento, corrisponde alle somme che il cliente ha sborsato in forza
dell’atto pubblico rogato dal pubblico ufficiale; si tratta di un risarcimento
che ha lo scopo di assicurare il mero ripristino della situazione patrimoniale
dell’acquirente quale era anteriormente alla vendita.