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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 3 maggio 2016, n. 8703, sez. II civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA PROFESSIONALE - Notaio - Vendita - Immobile - Asseverazione di inesistenza di pesi o vincoli - Acquirente - Risarcimento del danno - Prescrizione - Dies a quo - Stipula dell’atto - Non sussiste - Conoscibilità del danno - Sussiste
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale, questa inizia a decorrere non dal momento in cui il professionista pone in essere la sua condotta potenzialmente causativa del danno, ma dal momento in cui si verifica effettivamente l’evento dannoso e tale evento si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha interesse a farlo valere.
Nel caso della stipula di una compravendita immobiliare, in cui il notaio rogante l’atto pubblico di trasferimento abbia erroneamente asseverato l’inesistenza di pesi o vincoli sul bene immobile oggetto del negozio, ai fini dell’individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, non assume rilievo dirimente il momento della stipulazione dell’atto, dovendosi invece avere riguardo all’esistenza di un danno risarcibile e al suo manifestarsi all’esterno, siccome percepibile dallo stesso danneggiato alla stregua del parametro dell’ordinaria diligenza; l’apprezzamento della conoscibilità in concreto del danno alla stregua del suddetto parametro costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità se motivato in modo esente da vizi logici e giuridici.
Il danno che il notaio è tenuto a risarcire, in conseguenza della evizione ascrivibile al suo inadempimento, corrisponde alle somme che il cliente ha sborsato in forza dell’atto pubblico rogato dal pubblico ufficiale; si tratta di un risarcimento che ha lo scopo di assicurare il mero ripristino della situazione patrimoniale dell’acquirente quale era anteriormente alla vendita.