Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 27 ottobre 2015, n. 21792, sez. III civile

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - Attività professionale del notaio - Dichiarazione del venditore di avvenuta estinzione del debito garantito da ipoteca - Accettazione dell'acquirente - Assenza di veridicità della dichiarazione - Responsabilità professionale - Esclusione - Ragioni.

Il notaio che inserisca, nella redazione dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare, la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall'acquirente, di estinzione del debito garantito da ipoteca sull'immobile, con impegno a provvedere alla cancellazione di quest'ultima a propria cura e spese, non risponde per la mancata veridicità della dichiarazione poiché non è tenuto ad alcuna attività accertativa a fronte di una espressione del potere valutativo del contraente, al quale solo spetta apprezzare il rischio di quella operazione negoziale.

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Compravendita immobiliare - Responsabilità professionale - Clausola - Dichiarazione della parte venditrice - Estinzione del debito - Immobile gravato da ipoteca - Dichiarazioni non veritiere - Non sussiste.

Non sussiste la responsabilità del notaio se nell'atto di compravendita inserisce la clausola relativa all'estinzione del debito sull'immobile gravato da ipoteca che poi risulta non essere stato estinto dal venditore. Non rientra nei doveri del professionista l'accertamento della veridicità della dichiarazione del venditore fatte in presenza dell'acquirente e da questa accettate. Su tale rapporto il notaio non può intervenire giacché non vi è attività accertatoria da porre in essere a fronte di una espressione di un potere valutativo del contraente.