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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 9 ottobre 2020, n. 21830, sez. II civile

PROFESSIONI LIBERALI NOTARIATO - Deontologia professionale - Mancata assistenza dei clienti - Destituzione del professionista - Legittimità - Periodo di sospensione dall’attività - Irrilevanza.

Sul tema generale dell'applicazione del principio fondamentale nemo tenetur se detegere in ambito disciplinare notarile, questa Corte ha affermato che il notaio non può essere costretto a rendere dichiarazioni in seguito alle quali possa essere successivamente esposto a un procedimento sanzionatorio, e che costituisce esercizio di un diritto il rifiuto di rendere dichiarazioni scritte o orali autoindizianti, ancorché richieste dal consiglio notarile nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

Il notaio sospeso non cessa di appartenere all'ordine professionale, e quindi rimane destinatario dei doveri previsti dal codice deontologico che non siano incompatibili con il divieto di esercitare, e tra essi sicuramente del dovere di prestare assistenza ai clienti nella fase successiva alla stipula, che nella specie si concretava nell'interlocuzione con clienti evidentemente disorientati dalla ricezione delle richieste di pagamento all'erario di somme da essi versate al notaio allo scopo.