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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 8 ottobre 2018, n. 24680, sez. II civile

Notai Fatture - Spese per anticipazione fatte per conto dei clienti Anticipazioni di spese non giustificate Illecita concorrenza Violazione dei principi di deontologia professionale Violazione dell’articolo 147, lettere b) e c) della legge notarile Punibilità solo per la lettera c) Concorso di norme apparente - Sussistenza Motivi. 

 

I principi di tipicità e tassatività dell’illecito, propri del diritto penale, non trovano applicazione nella materia disciplinare, lì dove i codici deontologici non elencano comportamenti vietati ma enunciano doveri fondamentali cui deve attenersi il soggetto appartenente alla categoria. I requisiti del fondamento dell’illecito in una normativa statale, l’accessibilità alla conoscenza del divieto e la prevedibilità delle condotte vietate, sono adeguatamente soddisfatti dal codice  deontologico  notarile, elaborato in base alla legge n. 89 del 1913 e agli obblighi professionali che da questa si desumono e, infine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

L’illecito della fatturazione di spese anticipate per conto dei clienti non corrispondenti ad anticipazioni rese non risente minimamente del fatto che il notaio avrebbe potuto legittimamente chiedere il medesimo importo maggiorando quanto richiesto a titolo di onorario: la somma richiesta al cliente a titolo di spese anticipate rimane pur sempre non dovuta. La emissione di fatture che evidenzino fra le spese anticipate importi che andavano invece indicati nell’imponibile costituisce violazione dei principi di deontologia professionale. Simile irregolarità, infatti, poiché non rende trasparenti le fatture, non consente un confronto leale con la prestazione resa da qualsiasi altro notaio. Tuttavia, qualora al notaio sia contestata, ai sensi dell’art. 147, lett. c), legge notarile, la illecita concorrenza compiuta attraverso la reiterata emissione di fatture irregolari a fronte di anticipazioni spese inesistenti – la condotta contestata rientra in una delle specifiche previsioni descritte dall’art. 14 del codice deontologico, per cui l’ipotesi di cui all’art. 147, lett. c), comprende ed assorbe la condotta sanzionata dall’art. 147, lett. b), in relazione all’art. 14 cod. deontologico, che è integrata, come detto, dalla non occasionale ma ripetuta violazione delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; pertanto, si versa in una ipotesi di concorso apparente di norme, avendo le disposizioni, di legge e deontologica, ad oggetto il medesimo fatto.