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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 7 giugno 2018, n. 14822, sez. II civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Procedimento disciplinare – Illecita fatturazione – Sanzione – Restituzione ai clienti delle somme non dettagliate – Mancata restituzione dell'Iva al fisco – Riduzione della sanzione per ravvedimento operoso – Applicabilità – Esclusione.

 

 

L’art. 14 del codice deontologico dei notai sanziona la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e compensi, ovvero l’emissione irregolare di fatture a fronte  di  prestazioni rese. La norma, nel prevenire qualsiasi condotta ispirata alla non corretta fatturazione, non è diretta a tutelare soltanto la trasparenza nei confronti del cliente, ma anche quella verso il   fisco e, indirettamente, la concorrenza tra i notai, posto che l’erronea appostazione in fattura di una determinata somma ad onorari o a spese comporta, rispettivamente, l’applicazione ovvero l’esenzione dell’IVA, con conseguente effetto sull’importo finale fatturato e riflessi sul corretto svolgimento della concorrenza all’interno della classe notarile. Il ravvedimento quindi, quand’anche fosse configurabile in riferimento alla sola parte della condotta relativa alla fatturazione, e non   invece all’intero ambito dell’ampia contestazione mossa al notaio, dovrebbe quantomeno esaurire l’area di offensività della specifica condotta, e quindi riferirsi non soltanto al rapporto tra notaio e clientela, ma anche quello diverso tra notaio e fisco.