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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 3 ottobre 2019, n. 24744, sez. II civile

PROFESSIONI LIBERALI NOTARIATO - Sanzione - Per utilizzo di procacciatore d’affari - Sussiste.
 

L'utilizzo del procacciatore d'affari è fatto disdicevole per il decoro della professione, che, non è inutile ricordare, vede assegnati al notaio delicati compiti aventi pubblico rilievo e che si ripercuotono direttamente sui fenomeni negoziali di maggiore importanza per i traffici commerciali e per le convenzioni a contenuto non patrimoniale, che, inoltre, introduce meccanismi d'illecita concorrenza con gli altri professionisti. Di conseguenza, corretta deve ritenersi la sussunzione all'interno della contestata ipotesi d'incolpazione, senza che rilevi la congetturata (ma non dimostrata) circostanza che in loco non vi fosse altro notaio. Peraltro, la captazione anomala della clientela è indubbiamente lesiva degli altri professionisti che avrebbero potuto legittimamente operare in sito, pur avendo sede altrove.

Deve escludersi il denunziato concorso apparente tra l’art. 1 e l’art. 31 dei Principi di deontologia professionale dei notai. La collocazione topografica delle due disposizioni, come evidenziato dall'ordinanza della Corte d'appello, e la loro struttura rende infatti evidente che con la prima norma (l'art. 1) si intende assicurare che nella vita pubblica e privata il notaio appaia imparziale e indipendente e con la seconda (l'art. 31) che lo sia in concreto nell'esercizio della funzione, al momento della stipula.

La Corte d'appello giunge a ritenere provata l'incolpazione di spersonalizzazione della prestazione professionale attraverso la duplice e convergente constatazione del procacciamento della clientela attraverso l'opera remunerata e non professionale (cioè estranea all'esercizio della professione di notaio) di soggetto esterno (società commerciale) e dell'eccessiva stipula d'atti nel volgere di un breve tempo, attribuita proprio a quella forma anomala di convogliamento della clientela. Se la conclusione è indiziaria, come sempre in assenza di una prova diretta, deve negarsi che si versi in presenza, come per contro afferma il ricorrente, di una presunzione fondata su una presunzione. Che il notaio si fosse affidato alle descritte modalità per incettare la clientela non costituisce una presunzione ma un accertamento non controvertibile; del pari, che abbia stipulato 58 atti in dieci giorni costituisce circostanza ammessa dallo stesso ricorrente.