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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 28 dicembre 2017, n. 31006, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - Notaio - Responsabilità - Obbligo di astensione - Ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi - Configurabilità - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, incorre nel divieto di svolgere "ricorrenti prestazioni" presso terzi o organizzazioni o studi professionali, in violazione dell'art. 147, primo comma, lett. b), l. n. 89 del 1913 e dell’art. 31 lett. f) del codice deontologico approvato dal consiglio nazionale del notariato, il professionista che abbia rogato fuori dalla propria sede istituzionale un consistente numero di atti, pari ad una percentuale rilevante della totalità degli atti dallo stesso notaio rogati in   un ragionevole arco di tempo, non inferiore all'anno solare.