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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 26 marzo 2012, n. 11628, sez. V penale

Falsità in atti – Falsità ideologica - Falsa attestazione, in sede di dichiarazione di atti immobiliari – Rogito immobile abusivo - Notaio - Esclusione – Non sussiste.


Il notaio non è penalmente responsabile per il rogito dell’immobile abusivo se il venditore dichiara il falso. Infatti, il professionista non è tenuto a verificare la veridicità delle dichiarazioni delle parti. L’esclusione di un obbligo giuridico a carico del pubblico ufficiale rogante di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore, nel caso di specie, della conformità del bene compravenduto agli strumenti urbanistici .E infatti, in linea di principio, nessun obbligo riguarda il notaio, tenuto solo a verificare che, per dichiarazione dell’alienante, risultino gli estremi della conformità agli strumenti urbanistici o della concessione rilasciata in sanatoria, come prescritto - all’epoca di riferimento - dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47. art. 17, e art. 40, comma 2, nel testo poi sostanzialmente riprodotto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46. La mancanza di tale dichiarazione o indicazione è sanzionata dalla norma con la nullità dell’atto comunque stipulato ed è anzi prevista come ragione ostativa alla stipula dello stesso atto.
Riferimenti normativi: D.P.R. 06.06.2001, n. 380, art. 46.
Massime precedenti Vedi: 35999/08; 6018/99.