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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 21 maggio 2018, n. 12494, sez. II civile

PROFESSIONISTI - Notaio – Donazione con testimone inidoneo – Sanzione disciplinare – Sussiste.

 

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, il divieto, imposto dall’art. 28, comma primo n. 1, della l. not., di ricevere “atti espressamente proibiti dalla legge” attiene ad ogni vizio che dia luogo a una nullità assoluta dell’atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l’annullabilità o l’inefficacia dell’atto (ovvero la stessa nullità relativa); ed è sufficiente che la nullità risulti in modo inequivoco. Gli atti “proibiti dalla legge” cui l’art. 28 l. not. fa riferimento sono, in sostanza, gli atti nulli individuando la locuzione predetta, dato il suo carattere generale, tutte le ipotesi di nullità. In tale quadro, questa corte ha anche fornito una nozione di atto contrario a norme imperative di cui all’odierno primo comma dell’art. 1418 cod civ. comprensiva non solo degli atti di cui al primo comma predetto, ma anche di quelli affetti dai vizi indicati nei commi successivi, “poiché gli atti affetti da queste ultime nullità, a ben vedere, sono atti contrari a norme imperative.

Deve ritenersi quindi che tra gli atti nulli, rilevanti ai fini dell’intergrazione della fattispecie disciplinare di cui all’art. 28, primo comma, n. 1, l. not., siano compresi anche quelli in votazione dell’art. 50, secondo comma, l. not., trattandosi di illeciti “espressamente” sanzionati dal testo dell’art. 138, secondo comma, l. not., in quanto richiamante l’art. 28.

(Nel caso di specie la corte ha confermato la sanzione irrogata al notaio che ha stipulato una donazione nonostante il testimone necessario all’atto non fosse stato idoneo).