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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 15 novembre 2018, n. 29456, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - Violazione dell'art. 28 del codice deontologico dei notai - Divieto di far intervenire i dipendenti negli atti come procuratori - Limiti - Fattispecie.

L'art. 28 del codice deontologico dei notai, che vieta agli stessi - salva la ricorrenza di esigenze di carattere eccezionale - di far intervenire negli atti i propri dipendenti come procuratori, non trova applicazione nell'ipotesi in cui in cui questi ultimi si limitino alla mera attestazione di circostanze relative ad atti di notorietà riguardanti gli aventi diritto alla successione.

(La S.C., nel riformare la decisione di merito, ha escluso la violazione dell'art. 28 cit, avendo, nella specie, il collaboratore del notaio svolto un'attività di testimonianza riferita ad atti notori attinenti ad una vicenda successoria, su circostanze dallo stesso conosciute per esperienza diretta).

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - Fattispecie plurioffensiva - Pluralità di condotte protrattesi in un ampio lasso temporale ovvero facenti parte di una prestazione notarile unica ma frazionata nel tempo e coinvolgente plurimi soggetti - Occasionalità - Esclusione.

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'illecito riguardante la violazione in modo non occasionale delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato - ai sensi dell'art. 147, lett. b), della legge notarile in correlazione con gli artt. 40, 41, 42 e 28 del codice deontologico - integra gli estremi di una fattispecie plurioffensiva, per cui non può ritenersi connotato dall'occasionalità il comportamento posto in essere con una pluralità di condotte protrattesi in un ampio lasso temporale, che di per sé escludono il verificarsi di un fatto propriamente episodico.