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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 15 maggio 2018, n. 11746, sez. III civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Responsabilità professionale – Vendita di terreni – Certificazione per le agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Obbligo del notaio – Colpa professionale – Sussistenza – Esclusione.

 

L’obbligazione di curare il rilascio della certificazione definitiva da parte dell’Ispettorato Agrario è prestazione anomala rispetto al contenuto tipico del contratto d’opera intellettuale che normalmente intercorre tra l’acquirente di un immobile ed il notaio incaricato per l’atto; gli obblighi correlati alla prestazione dell’opera professionale, in mancanza di patto contrario, non possono tuttavia estendersi (neanche con riguardo alla clausola generale della buona fede oggettiva o correttezza, ex art. 1175 c.c., quale criterio determinativo ed integrativo della prestazione contrattuale) sino a comprendere anche il dovere del notaio di curare la “pratica amministrativa” concernente il rilascio, da parte dell’Ispettorato Agrario, del certificato definitivo che attesti la sussistenza nell’acquirente, sin dal momento della stipula, dei requisiti richiesti dall’art. 2, punti 1, 2 e 3, della L. 604/1954; requisiti che riguardano la qualità dell’acquirente ed il cui accertamento necessita della iniziativa del coltivatore interessato, spesso assistito al riguardo dalle organizzazioni di categoria.

Siffatta attività non si riduce alla presentazione di un certificato ma implica una serie di valutazioni e accertamenti da parte dell'Ispettorato, sicché non si può ritenere che rivolgendosi al notaio per rogare un atto si dia al detto professionista anche l’incarico, di per sé estraneo alla stipula, di provvedere ad ottenere il certificato definitivo dell’Ispettorato o che comunque a detto incarico il notaio sia tenuto in virtù dell’obbligo di correttezza.