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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 13 settembre 2019, n. 22944, sez. II civile

NOTARIATO - ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI NOTAI - Atti rogati da notaio di cui sia parte un soggetto muto - Intervento di un interprete - Necessità - Requisiti - Assenza di tali requisiti – Conseguenze - Nullità dell'atto - Fattispecie.
 

All'atto notarile di cui sia parte un soggetto muto deve intervenire, ai sensi dell'art. 57 della l. n. 89 del 1913 ed a pena di nullità, un interprete che, per effetto del rinvio al precedente art. 56 della medesima legge, deve avere i requisiti necessari per essere testimone e, dunque, non deve rientrare fra le categorie menzionate dall'art. 50, comma 2, della l. n. 89 cit., ossia i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini - di qualunque grado, se in linea retta e sino al terzo, ove collaterali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della legge notarile - del notaio e delle parti, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

(Nella specie, è stata dichiarata nulla una donazione posta in essere da un muto, perché le persone designate come interpreti erano parenti collaterali di terzo grado della donataria).