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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 7 maggio 2018, n. 10872, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - Atti notarili - Compiti attuali del notaio - Possibilità di avvalersi di collaboratori - Limiti - Fattispecie.

 

 

L'art. 47, comma 2, l. n. 89 del 1913, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b), della l. n. 246  del 2005, consente al notaio, al quale resta attribuito il compito non delegabile di indagare la    volontà delle parti, di avvalersi della collaborazione di personale di fiducia nella compilazione degli atti che, tuttavia, si deve svolgere in sua presenza e sotto la sua direzione, non essendo lecita, ai   fini disciplinari, una gestione mediata e indiretta dello studio, perché il notaio "deve apparire" e non solo "parlare" con i propri atti, in quanto a lui, e non a non meglio individuati collaboratori, è affidato   il sigillo dell'attestazione facente fede fino a querela di falso, unitamente al compito di alta  consulenza dei contraenti.

(Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio, ha confermato la sanzione comminata  per  violazione del principio della personalità della prestazione, provata dalla abnorme attività di stipula svolta nel periodo considerato).