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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 5 luglio 2022, n. 21205, sez. VI - 3 civile

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - Risultato pratico voluto dalle parti - Obbligo di informazione e consiglio - Sussistenza - Obblighi negoziali espressi - Inadempimento della parte obbligata - Responsabilità del notaio - Esclusione.


In tema di responsabilità notarile, quando lo scopo pratico dell'atto è messo a rischio da mancate verifiche o dalle dinamiche tecniche proprie della negozialità, il notaio deve rispondere anche per omessa informazione, oltre che per difetto delle doverose attività di accertamento; quando, invece, le parti hanno assunto impegni negoziali espressi, soggetti ad apprezzamento di affidabilità e convenienza (come quello alla cancellazione delle riscontrate formalità), il notaio non è tenuto a rispondere del susseguente inadempimento della parte obbligata.