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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 3 febbraio 2021, n. 2493, sez. III civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA PROFESSIONALE - Notaio - Diritto dipendente da un altro pregiudicante - Termini e condizione - Accertamento - Esigibilità - Diligenza professionale - Sussiste.

In ogni caso la pacifica conoscenza da parte del notaio del regime demaniale del bene e della derivazione del diritto superficiario dalla concessione necessariamente esigono che il suo dovere di diligenza si debba spingere a verificare se la concessione sia esistente ancora e, dunque, la sua esistenza renda permanente quel diritto, in quanto derivato dalla concessione stessa: ciò non solo sulla base anche della stessa pur esigibile dal notaio dovuta conoscenza del regime generale dei beni demaniali e delle sue implicazioni sui diritti derivati, ma comunque ed in primo luogo della  necessaria dovuta conoscenza dei termini e delle condizioni in cui un diritto da alienare che risulti dipendente da un altro veda regolata tale dipendenza, in modo che la fruttuosità dell’alienazione non possa essere incisa sulla sorte del diritto pregiudicante.

Sotto tale profilo i notai avrebbero dovuto esercitare la loro diligenza interrogandosi necessariamente sulla permanenza della concessione e ciò in non diversa guisa di come, secondo le normali regole che presiedono al rogito di un atto concernente un diritto dipendente da altro pregiudicante, il professionista deve accertarsi dei termini e delle condizioni di tale condizione, al fine di assicurare che effettivamente il diritto dipendente esista. Tanto era dovuto dai notai ancora prima della conoscenza, pure comunque dovuta nella specie, del regime della concedibilità stessa dell’ipoteca sulla proprietà superficiaria.