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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 19 luglio 2018, n. 19219, sez. III civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Stipula dell'atto di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario – Mancata redazione dell'inventario – Atto autonomo rispetto al primo - Assenza di un incarico ad hoc - Colpa professionale Sussistenza Esclusione Violazione degli obblighi informativi – Domanda diversa – Inammissibilità.

 

 

È bensì vero che l’adempimento secondo diligenza dell’incarico di ricevere l’atto di accettazione     del beneficio d’inventario impone al notaio, in una prospettiva finalistica, di illustrare al cliente il contenuto e gli effetti dell’atto, avvertendolo dunque anche degli ulteriori adempimenti necessari affinché lo scopo perseguito possa essere raggiunto. Non in altro però  nella  specie  tale  prestazione accessoria si sarebbe potuta esplicare se non, appunto, nella adeguata informazione  dei clienti sugli adempimenti da compiersi successivamente, sulle relative modalità e termini, essendo escluso in particolare che alla redazione dell’inventario potesse comunque  lo  stesso  notaio utilmente procedere direttamente, nel contesto normativa all’epoca vigente, quale correttamente ricostruito dai giudici di merito.

L’inadempimento degli obblighi informativi costituisce un titolo di responsabilità diverso rispetto all’inadempimento dell’incarico di redazione dell’inventario, trattandosi di fatto nuovo che, come    tale, avrebbe dovuto essere allegato, a pena di decadenza, nell’atto introduttivo del giudizio.