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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 12 luglio 2018, n. 18345, sez. III civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA PROFESSIONALE - Notai – Ipoteca non rilevata su un immobile – Dispensa dalle visure ipotecarie – Richiesta dal professionista – Risarcimento del danno al cliente – Sussistenza.

 

 

La responsabilità del notaio per colpa nell’adempimento delle sue funzioni ha, nei confronti delle parti, natura contrattuale in quanto pur essendo tale professionista tenuto ad una prestazione di mezzi e di comportamento e non di risultato, pur tuttavia è tenuto a predisporre i mezzi di cui dispone, in vista del conseguimento del risultato perseguito dalle parti, impegnando la diligenza ordinaria media rapportata alla natura della prestazione; sicché, la sua opera non può ridursi al   mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto,   ma deve estendersi a quelle attività, preparatorie e successive, necessarie in quanto tese ad assicurare la serietà e la certezza dell’atto giuridico posto in essere, e ciò, in conformità, allo spirito della legge professionale. Ne consegue che per il notaio richiesto della preparazione e stesura di    un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale delle risultanze dei registri immobiliari, costituisce, un obbligo derivante dall’incarico professionale conferito dal cliente e quindi ricompreso nel rapporto di prestazione di opera professionale (artt. 1176, 2230 c.c. e segg.) specialmente tesa ad assicurare la serietà, e la certezza degli atti giuridici.

Solo la concorde volontà delle parti può esonerare il notaio dallo svolgimento delle attività  accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, dal compimento delle cosiddette “visure catastali” e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà da pregiudizi.

(Nel caso di specie il notaio è stato condannato a risarcire il cliente per l'ipoteca sull'immobile   perché è stato lui stesso a chiedere di essere dispensato dalle visure ipo-catastali).