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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 24 ottobre 2017, n. 25111, sez. III civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Atto pubblico - Omessa indicazione di vincoli esistenti sui beni trasferiti – Conoscenza da parte del compratore per averli lui stesso costituiti – Responsabilità professionale – Esclusione.

 

Non sussiste responsabilità professionale del notaio che ha omesso di indicare la presenza di vincoli limitativi della proprietà su immobili trasferiti mediante atto da lui rogato, quando è provato che la parte che avrebbe avuto interesse a tale informazione già conosceva certamente dell'esistenza di quei vincoli, per averli essa stessa costituiti. In tali circostanze, infatti, non sussiste né la violazione del dovere di diligenza qualificata previsto dall'articolo 1176 cod. civ., da doversi comunque interpretare alla stregua del canone generale della buona fede, né nesso di causalità fra l'omessa informazione e la stipulazione del contratto asseritamente causativo di danno per l'acquirente.