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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 21 novembre 2017, n. 27624, sez. II civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Responsabilità professionale – Convenzione tra due coniugi che contiene un patto successorio – Sanzione disciplinare – Applicabilità.

 

La convenzione con la quale due coniugi dispongono dei loro beni (o di una parte di essi) in favore dei loro rispettivi figli, per il tempo in cui avranno cessato di vivere, stabilendo che l’accordo non potrà essere modificato senza consenso scritto manifestato da entrambi, limitando la possibilità per le parti di disporre dei loro beni mediante testamento, dà luogo ad un patto successorio, come tale vietato dall’art. 458 c.c. e, perciò, nullo; essendo per ciò stesso esclusa la configurabilità di un valido contratto a favore di terzi ai sensi dell’art. 1412 c.c.

Il divieto per il notaio di ricevere atti “espressamente proibiti dalla legge”, ai sensi dell’art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, comprende senz’altro gli atti affetti da nullità assoluta, quali quelli che includono patti commissori, espressamente vietati dalla legge.

(La S.C. conferma per il notaio la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione).