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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 21 maggio 2018, n. 12518, sez. II civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - Responsabilità professionale – Notai – Atto di asservimento – Certificazione dell'inesistenza di precedenti atti – Colpa professionale – Danno biologico - Configurabilità.

 

 

Il notaio risarcisce il cliente se non rileva l'esistenza di altri atti di asservimento relativi al terreno da edificare. L’attività commissionata al notaio deve essere, quindi, qualificata come autonoma attività  di verifica e certificazione dell’esistenza – o meno – di vincoli di asservimento idonei ad incidere   sulle capacità edificatorie di un fondo e, quindi, sulla programmata cessione di cubatura.

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del  proprio  cliente,  per  negligente svolgimento dell’attività professionale, presuppone la prova, da parte di  costui,  del  danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, non ugualmente è a dirsi in merito al danno non patrimoniale “biologico”, rispetto al quale deve sussistere la prova della verificazione della conseguenza (lesione all’integrità psico-fisica) pregiudizievole.