RESPONSABILITÀ CIVILE - Responsabilità professionale – Notai – Atto di asservimento – Certificazione dell'inesistenza di precedenti atti – Colpa professionale – Danno biologico - Configurabilità.
Il notaio risarcisce il cliente se non rileva l'esistenza di altri atti di asservimento relativi al terreno da edificare. L’attività commissionata al notaio deve essere, quindi, qualificata come autonoma attività di verifica e certificazione dell’esistenza – o meno – di vincoli di asservimento idonei ad incidere sulle capacità edificatorie di un fondo e, quindi, sulla programmata cessione di cubatura.
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell’attività professionale, presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, non ugualmente è a dirsi in merito al danno non patrimoniale “biologico”, rispetto al quale deve sussistere la prova della verificazione della conseguenza (lesione all’integrità psico-fisica) pregiudizievole.