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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 13 novembre 2018, n. 29211, sez. II civile

PROFESSIONISTI - Notai Mancato invio alla regione degli atti mancanti dell’Ape Violazione delle norme deontologiche - Sanzione disciplinare Irrogazione Legittimità.

 

L’obbligo di segnalazione alla Regione da parte del notaio ha spiegazione nell’ambito della funzionalità dei poteri di vigilanza amministrativo sul puntuale rispetto delle disposizioni in materia   di rilascio dell’attestato di prestazione energetica, senza incidere sugli effetti della certificazione nel rapporto privatistico di contrattazione intercorrente tra le parti, rapporto che attiene alla materia dell’«ordinamento civile» riservata in esclusiva allo Stato dall’art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

Integra la fattispecie di cui all’art. 147, primo comma, lett. b), l. n. 89 del 1913 e dell’art. 14 del codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato, la condotta del notaio che violi, in modo non occasionale, l’obbligo, posto dall’art. 33, comma 11 novies, della legge regionale Liguria 29 maggio 2007, n. 22 (vigente ratione temporis) di inviare alla Regione copia degli atti di vendita in relazione ai quali non sia stato esibito l’attestato di prestazione energetica, trattandosi di norma funzionale all’esercizio dei poteri di vigilanza amministrativa sul rispetto delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici, seppur priva di incidenza sul rapporto contrattuale intercorrente tra le parti.

È applicabile, pure in tema di responsabilità disciplinare dei notai, il principio secondo cui è necessario che l’illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpa all’autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il notaio, l’errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante ( e scriminante) qualora esso risulti incolpevole, dovendosi tuttavia desumere il necessario profilo di   non colpevolezza dell’errore stesso da elementi positivi idonei ad indurre il professionista all’illecito contestato e non ovviabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.