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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, sentenza 12 dicembre 2018, n. 32147, sez. II civile

NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE - Contratto di compravendita - Alienante - Acquisto della proprietà per usucapione - Accertamento giudiziale - Difetto - Notaio - Omesso avvertimento dell'acquirente - Atto contenente clausola relativa a tale rischio - Necessità - Contenuto della clausola - Responsabilità professionale - Fattispecie.

In tema di responsabilità professionale, nell'ipotesi di vendita di terreni dei quali l'alienante assuma di avere acquistato la proprietà per usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, il notaio rogante, che ha un obbligo di informazione e chiarimento nei confronti delle parti, è tenuto a precisare nell'atto, dopo averlo accertato, che il compratore ha ben chiaro il rischio che assume con l'acquisto , mediante apposita clausola da menzionare nel quadro "D" della nota di trascrizione, al fine di segnalare altresì a terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell'immobile e all'inesistenza di formalità pregiudizievoli.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto responsabile disciplinarmente un notaio che aveva sistematicamente redatto atti di compravendita muniti di una clausola che gli evitava di indicare i titoli di provenienza, omettendo ogni riferimento all'acquisto per usucapione).