Notai – Procedimento disciplinare – Sospensione dall'esercizio dell'attività - Violazione del principio di personalità della prestazione – Ritardo sistematico nella trascrizione degli atti.
In ordine all’enfatizzazione delle implicazioni derivanti dalla modifica apportata all’art. 47, comma 2, della legge notarile con la legge n. 246/2006, e che vanno, a detta del ricorrente, nel senso di una nuova figura e funzione notarile che «attesta anche la personalità della prestazione attraverso un’efficiente gestione della sua presenza», la Corte afferma che si tratta di un modello manageriale futuribile, allo stato contrastante con la legge, nel quale il notaio assegnerebbe la certificazione fide facente e il ruolo di alto consulente dei contraenti, a un complesso organizzato aziendale, nel quale non sia prevista la sua presenza certificatoria, ma solo la sua supervisione. La citata modifica della norma dell’art. 47, infatti, preso atto delle esigenze attuali di dare sfogo adeguato ai traffici negoziali sempre più complessi, permette al notaio al quale resta attribuito il compito non delegabile di indagare la volontà delle parti, senza rinunciare al ruolo fondamentale di direzione, al quale corrisponde la personale responsabilità, di essere collaborato da personale di fiducia nella compilazione dell’atto, che, tuttavia, si deve svolgere in sua presenza. Non c’è spazio, dunque, per un ruolo in cui il notaio “non appaia”, limitandosi ad una gestione mediata o indiretta dello studio; al contrario, “deve apparire”, e non solo “parlare” con i propri atti, in quanto a lui, e non a non meglio individuati collaboratori, è affidato il sigillo dell’attestazione, facente fede a querela di falso e il compito di alta consulenza.
(Nel caso di specie è stata confermata al notaio la sanzione della sospensione per violazione del principio di personalità della prestazione e per il ritardo sistematico nella trascrizione degli atti).