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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, ordinanza 28 giugno 2018, n. 17054, sez. III civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Errore nella trascrizione di un atto – Rettifica – Deposito successivo al pignoramento del bene – Responsabilità professionale – Sussistenza – Rilevabilità della situazione dall'atto – Irrilevanza – Obbligo dei terzi di verificare il contenuto del contratto – Esclusione.

 

 

Sussiste il nesso causale – e dunque la responsabilità professionale - tra l’erronea trascrizione, da parte del notaio, dei dati catastali di un immobile compravenduto ed il danno subito dal cliente a causa del pignoramento del bene, avvenuto prima della ritardata rettifica dei dati. In diretta conseguenza della conformazione del sistema pubblicitario immobiliare, la opponibilità ai terzi di     un atto trascritto si rapporta esclusivamente alla nota di trascrizione, e quindi non investe il  contenuto dell’atto trascritto. Se il terzo equivalesse alla parte, il sistema di pubblicità immobiliare, alla fin fine, neppure occorrerebbe, in quanto la pubblicità diverrebbe un elemento intrinseco presente nell’atto stesso.