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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9063, sez. III civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA PROFESSIONALE - Notaio – Mutuo bancario e fondiario - Omissione delle visure ipotecarie in caso di mutuo – Condanna al risarcimento del danno da perdita di chance – Decorso di anni - Esclusione – Verifica dell'esito delle azioni recuperatorie da parte dell'istituto di credito – Necessità.

 

 

Il pregiudizio subito dalla banca in ragione del mancato compimento, da parte del notaio incaricato della stipula di contratti di mutuo fondiario, delle opportune previe visure nei registri immobiliari    onde verificare l’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili gravati, non da   altro può considerarsi rappresentato se non dall’eventuale mancato recupero del mutuo erogato,   non ottenibile neppure in via sussidiaria per la insufficiente garanzia patrimoniale offerta dagli immobili.

L’esistenza di un tale pregiudizio può con certezza essere allegata e dimostrata in giudizio, ciò escludendo la configurabilità di un danno da perdita di chance, postulando questo l’incertezza circa la sorte dei mutui erogati, incertezza però non predicabile specie a distanza di oltre due decenni  dalla erogazione dei mutui.


Il danno patrimoniale da perdita di chance consiste non nella perdita di un vantaggio economico,    ma nella perdita definitiva della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità  in termini di conseguenza dannosa potenziale.