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Categoria: NOTAIO

* Cassazione, ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2488, sez. VI – 2 civile

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI – COMPETENZA - Responsabilità professionale del notaio – Acquirente che partecipa all’atto per procura – Foro del consumatore – Applicabilità.

 

Le circostanze per le quali la ricorrente intervenga nel rogito quale soggetto nominato dal promissario acquirente ex art. 1401 c.c., previa accettazione della dichiarazione di nomina, tramite un procuratore speciale e la scelta del notaio sia avvenuta ad opera del promittente venditore non escludono l’applicabilità del foro speciale del consumatore, essendo nella specie incontestato ed incontestabile che il mandato sia stato conferito al notaio anche dalla ricorrente, che ne ha pagato l’onorario. Non osta alla disciplina dei contratti del consumatore la circostanza che il contratto non sia stato concluso per iscritto e che l’interazione tra cliente e professionista sia avvenuta per il tramite di un procuratore speciale, traendo origine la pretesa azionata in giudizio direttamente dal contratto concluso tra notaio e consumatore, a causa del prospettato grave inadempimento contrattuale del notaio e non essendo contestato, anzi espressamente riconosciuto nella memoria del resistente, che le spese siano state pagate dall’attrice.