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Categoria: NEGOZI GIURIDICI

Cassazione, ordinanza 20 luglio 2020, n. 15385, sez. II civile

NEGOZIO FIDUCIARIO PROPRIETÀ - Immobile intestato al figlio - Per fini fiscali - Richiesta di restituzione - Patto fiduciario non scritto - Irrilevanza.
 

L'accordo fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni immobili, non necessita della forma scritta ai fini della validità del patto, ben potendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto, con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita del medesimo pactum fiduciae. È l'accordo concluso verbalmente la fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum.

Partendo dal principio secondo cui non è richiesta la forma scritta per la validità del patto fiduciario avente ad oggetto l'obbligazione del fiduciario di ritrasferire al fiduciante l'immobile dal primo acquistato da un terzo in nome proprio, le dichiarazioni posteriori rese dal fiduciario, con le quali si riconosce la proprietà del bene in capo al fiduciante, pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, hanno effetto confermativo del preesistente rapporto processuale. Da tali dichiarazioni non dipende la nascita dell'obbligo del fiduciario di ritrasferire l'immobile al fiduciante, ma l'esonero del fiduciante dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che viene presunto iuris tantum. Si verifica, pertanto, un'inversione dell'onere della prova, in quanto, rendendo la dichiarazione, il fiduciario non assume l'obbligazione di ritrasferimento, essendo egli già obbligato in forza del pactum fiduciae, ancorché stipulato verbalmente ma assume, piuttosto, l'onere di dare l'eventuale prova contraria dell'esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del pactum.