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Categoria: NEGOZI GIURIDICI

Cassazione, sentenza 26 gennaio 2021, n. 1604, sez. II civile

COMPRAVENDITA - Patto fiduciario - Beni      immobili - Forma  scritta  non  richiesta     ad   substantiam.


Per il patto fiduciario con oggetto che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario.