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Categoria: MUTUO

* Cassazione, ordinanza 19 gennaio 2017, n. 1367, sez. VI – 3 civile

MUTUO - Cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile dalla banca del costruttore.
I terzi acquirenti dell'immobile, su cui grava l'ipoteca iscritta in favore della banca a garanzia del mutuo fondiario concesso alla società costruttrice, non possono chiederne la cancellazione, poiché ciò entra palesemente in conflitto con il principio che sancisce il diritto di seguito della garanzia ipotecaria.
Il frazionamento del mutuo fondiario, in quanto atto unilaterale di rinuncia all’indivisibilità dell’ipoteca, avente carattere dichiarativo, non può costituire fonte di nuove obbligazioni per il terzo acquirente che non vi abbia partecipato, il quale rimane obbligato nei confronti del mutuante nei limiti in cui si è accollato il debito.